Quali sono i contratti di apprendistato?
I contratti di apprendistato sono tre:
Apprendistato per la qualifica e per il diploma prefessionale, per i giovani dai 15 ai 25 anni compiuti;
Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, per i giovani dai 18 ai 29 anni compiuti;
Apprendistato di alta formazione e ricerca, per i giovani dai 18 ai 29 anni compiuti;
“Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 15 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.” Art. 44, comma 1, D.Lgs 81/2015.
La durata e le modalità di erogazione della formazione, svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro, interna, in affiancamento, o esterna, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali/professionalizzanti, nonché la durata minima del periodo di apprendistato, sono stabilite in relazione alla qualifica professionale e al livello di inquadramento che l’apprendista dovrà raggiungere così come previsto dal CCNL del Terziario.
In generale possono essere previsti contratti di lavoro in apprendistato per il 100% dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio e comunque fino a tre contratti.
Per quanto riguarda i permessi, i ROL sono riconosciuti per il 50% decorsa la metà della durata del contratto e per il 100% al termine del contratto.
Nel caso del part time, l'orario non può essere inferiore al 60% dell'orario settimanale per il tempo pieno.
In caso di malattia 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto, per i primi 3 giorni di malattia e limitatamente a 6 eventi morbosi in ragione d'anno. In caso di ricovero ospedaliero l'indennità spetta per l'intera durata dello stesso, entro i limiti del comporto (180 giorni).
Per infortunio 100% (1° giorno); 60% (dal 2° al 4° giorno); 80% (dal 5° al 20° giorno); 90% (dal 21° giorno).
Apprendistato professionalizzante
Le qualifiche ammesse sono: livelli dal 2° al 6° (con le specifiche esclusioni previste dal CCNL). La durata è invece la seguente:
livelli 2, 3, 4 e 5, 36 mesi;
livelli 6, 24 mesi.
Infine, in merito alle attività formative, il CCNL prevede durate differenziate in relazione alle attività da svolgere.
Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale
La retribuzione per le ore di formazione eccedenti il piano di formazione, svolte presso l'azienda è pari alle seguenti percentuali della retribuzione dei qualificati:
1° anno: 50%;
2° anno: 50%;
3° anno: 65%;
4° anno: 70%.
L'inquadramento al momento della trasformazione in contratto a tempo indeterminato sarà di 1 livello inferiore rispetto a quello in cui è inquadrata la mansione per cui è stato svolto l'apprendistato, per 12 mesi.
Apprendistato di alta formazione e ricerca
L'inquadramento, anche ai fini della retribuzione delle ore eccedenti quelle del piano di formazione svolte presso l'azienda, sarà il seguente:
prima metà del periodo, 2 livelli sotto quello di destinazione;
seconda metà del periodo, 1 livello sotto quello di destinazione.
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) Terziario prevede per le aziende che applicano il contratto del Terziario che intendono assumere apprendisti la presentazione, tramite apposito modulo ↓, della richiesta del parere di conformità alla commissione paritetica istituita presso l’Ente Bilaterale competente per territorio, corredata del piano formativo individuale. L’Ente Bilaterale rilascerà il proprio parere di conformità alle aziende iscritte in relazione ai programmi di formazione indicati dall’azienda ed ai contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento della specifica qualifica professionale.
La Commissione paritetica rilascia il parere di conformità alle aziende iscritte che ne facciano richiesta con l’apposito modulo.
Il parere è rilasciato all’azienda e riguarda la verifica della congruità numerica e l’attestazione del rispetto della normativa nazionale, regionale e del nuovo Accordo del 24/03/2012 attualmente in vigore, anche dopo la riforma del 2015 ed eventuali successive modifiche.
Il parere è preventivo ed è valido fin quando permangono le stesse condizioni che ne hanno consentito il rilascio.
Per procedere all'assunzione di un apprendista è sufficiente inviare la richiesta di parere di conformità a mezzo raccomandata all'indirizzo EBT di Palermo - Via Emerico Amari 11 - 90139 Palermo, oppure via e-mail all'indirizzo pec ebt@pecimprese.it o ebpt@libero.it.
Ove la commissione non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, il silenzio vale quale assenso, per cui questa si intenderà accolta e si può procedere all'assunzione.